14/04/2020 – Si allungano ancora i tempi per la ripresa delle attività edilizie. Con il DPCM 10 aprile 2020, è stata prorogata al 3 maggio 2020 la sospensione delle attività non ritenute fondamentali.
Per l’edilizia non ci sono nuove restrizioni. Sono confermate le sospensioni già decise.
Coronavirus, i cantieri che restano fermi
Sono ancora sospese le attività contraddistinte dai seguenti codici ATECO:
- 41.20.00 Costruzioni di nuovi edifici residenziali e non residenziali;
- 41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari;
- 43.11 Lavori di demolizione;
- 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno;
- 43.3 Completamento e finitura degli edifici, (come intonacatura, posa in opera di infissi, arredi e controsoffitti, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, realizzazione di coperture);
- 42.91 Costruzione di opere idrauliche;
- 42.99.09 Costruzione di impianti industriali, impianti sportivi all’aperto, stadi, campi da tennis, campi da golf;
- 42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione.
Coronavirus, le attività che possono proseguire
Possono continuare le attività con codici ATECO:
- 42 Ingegneria Civile, come la costruzione di strade, ferrovie, linee metropolitane, ponti e gallerie (ad esclusione dei codici 42.91, 42.99.09 e 42.99.01 summenzionati tra le attività sospese);
- 42.22.00 Realizzazione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni;
- 43.2 Attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni;
- 37 Gestione delle reti fognarie;
- 38 Attivita' di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali;
- 39 Attivita' di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;
- 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione;
- Consulta la tabella completa delle attività Ateco che proseguono
Coronavirus, studi professionali operativi
Per quanto riguarda gli studi professionali, possono continuare le attività contraddistinte dai codici Ateco:
- 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche;
- 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche;
- 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.
Per la prosecuzione delle attività professionali, le norme raccomandano il massimo ricorso al lavoro agile, alle ferie e ai congedi retribuiti. Negli studi deve essere rispettata la distanza interpersonale di un metro o, in alternativa, devono essere assunti protocolli di sicurezza anticontagio e utilizzati dispositivi di protezione individuale.
Coronavirus, attività commerciali consentite
È consentita la prosecuzione delle seguenti attività commerciali:
- 47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- 47.4 Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;
- 47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- 47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- 46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici;
- 46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico;
- Consulta la tabella delle altre attività commerciali consentite
Coronavirus, le altre attività produttive consentite
È consentita la prosecuzione delle seguenti attività produttive:
- 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali;
- 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento);
- 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro;
- 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili);
- 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale;
- 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza;
- Consulta la tabella delle altre attività produttive consentite
Coronavirus, le regole generali
Possono, inoltre, proseguire le attività che assicurano la continuità delle filiere delle attività consentite, ma in questo caso è necessaria una comunicazione al Prefetto della Provincia competente.
Non devono fermarsi neanche le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Continuano ad applicarsi le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
Le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020 producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. Da oggi 14 aprile 2020 cessano di produrre effetti i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020.